La Camera dei
Deputati ha approvato il decreto sicurezza con 396 Sì: il provvedimento, che
contiene anche misure in tema di immigrazione, è legge. Il voto, su cui il
Governo ha posto la questione di fiducia, è arrivato poco dopo le ore 20 di
mercoledì 28 novembre 2018. (Qui cosa prevede decreto sicurezza).
I voti contrari
sono stati 99. Hanno votato a favore, oltre a M5s e Lega, anche FdI e Forza
Italia. Al momento della proclamazione del voto, dai banchi della maggioranza,
in particolare da quelli della Lega, è arrivato un ‘boato’ di soddisfazione.
Il decreto era
già stato approvato in Senato il 7 novembre con 163 Sì. Anche a Palazzo Madama
l’esecutivo aveva posto la questione di fiducia.
In particolare,
il capitolo 1 del decreto (articoli 1-6) si occupa di permessi di soggiorno per
motivi umanitari e contrasto all’immigrazione irregolare. Il capitolo 2
(articoli 7-13) si occupa di protezione internazionale, mentre il capitolo 3
(articolo 14) di cittadinanza.
In Italia, in
base all’articolo 10 della Costituzione, lo straniero al quale sia impedito nel
suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Il decreto,
fortemente voluto dal ministro dell’Interno Salvini e dalla Lega, modifica
molte delle disposizioni contenute all’interno del Testo unico sull’immigrazione
(legge 286/98).
Permessi di
soggiorno, protezione internazionale, immigrazione: punto per punto cosa cambia
Permessi di
soggiorno per motivi umanitari e permessi di soggiorno temporanei
Il decreto
sicurezza sostituisce le parole “per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari” del testo unico sull’immigrazione del ’98
sono sostituite dalle parole “per protezione sussidiaria”. Scompare dunque il
permesso di soggiorno per motivi umanitari sostituito da una serie di altre
tipologie di permesso di soggiorno: per protezione speciale, per calamità, per
cure mediche, per atti di particolare valore civile, e per casi speciali, che
racchiude le ipotesi che prima facevano parte del permesso di soggiorno per
motivi umanitari.
L’articolo 1 del
decreto sicurezza prevede il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
quando lo straniero in Italia non soddisfi le condizioni di soggiorno.
Il permesso di
soggiorno per “protezione speciale” ha durata di un anno e consente l’accesso ai
servizi assistenziali e allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico.
Alla scadenza, il permesso di soggiorno speciale può essere convertito in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o anche in
permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il permesso di
soggiorno per cure mediche, non superiore ad un anno, rinnovabile finché
persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente
certificate.
Il permesso di
soggiorno per calamità è previsto nel caso in cui il paese di
provenienza verso cui lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una
situazione di calamità. Ha una durata di 6 mesi.
Un altro caso in
cui viene rilasciato il permesso di soggiorno è quello in cui lo straniero
compia atti di particolare valore civile, a meno che, secondo il decreto
sicurezza, vi siano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per
l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. In questo caso, il questore
rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile
della durata di due anni, rinnovabile.
La commissione
territoriale, nel caso non accolga la domanda di protezione internazionale, può
chiedere al questore un permesso di soggiorno annuale con la dicitura “casi
speciali”, che racchiude ciò che in precedenza era considerato “motivo
umanitario”.
Trattenimento
dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio
Il decreto
sicurezza prevede un prolungamento della durata massima in cui uno straniero
possa essere trattenuto nei Centri di permanenza per il rimpatrio. Il periodo
di 90 giorni viene sostituito da un periodo di 180 giorni.
Il decreto
prevede inoltre la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il
completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di permanenza per
il rimpatrio entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto.
Protezione
internazionale
Il decreto
sicurezza amplia i reati che possono far perdere la protezione internazionale.
In caso di
condanna definitiva per violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed
estorsione, mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico
ufficiale, e lesioni personali gravi e il furto aggravato dal porto di armi o
narcotici è prevista la sospensione dell’esame della domanda di protezione e
può essere previsto l’obbligo di lasciare il territorio nazionale.
Viene inoltre
disposta la cessazione della protezione umanitaria a coloro che fanno rientro
nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto. Chi gode della
protezione umanitaria per timore di una persecuzione politica, razziale o
religiosa in patria, non può fare quindi rientro al suo paese, senza entrare in
contraddizione con i principi stessi per i quali ha chiesto protezione in
Italia.
Accoglienza dei
richiedenti asilo
Il decreto
sicurezza rivoluziona inoltre il sistema di accoglienza di coloro che
presentano richiesta di asilo in Italia, in particolare il sistema SPRAR
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
Il decreto
prevede che il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati venga
sostituito dal Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale
e per minori stranieri non accompagnati. Vengono quindi esclusi i richiedenti
asilo e il sistema di accoglienza diffuso viene dedicato esclusivamente ai
titolari di protezione internazionale.
I richiedenti
asilo rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già
finanziato e dopo l’entrata in vigore del decreto troveranno accoglienza solo
nei Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo).
Acquisizione e
revoca della cittadinanza
Il decreto
sicurezza modifica inoltre la legge sull’acquisizione della cittadinanza, la
legge 91/1992. Le nuove disposizioni prevedono che la cittadinanza italiana
acquisita da uno straniero, è revocata in caso di condanna definitiva per i
reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale.
Il decreto prevede inoltre il raddoppio dei tempi (da 2 a 4 anni) della
concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza. Stesso termine
per il riconoscimento della cittadinanza avviato dall’autorità diplomatica o
consolare o dall’Ufficiale di stato civile.
La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui sopra, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.
FONTE: TPI.IT
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